Dal 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. n.445/2000 Testo Unico sulla semplificazione amministrativa.

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di Servizi Pubblici (AGAC, TELECOM, ENEL, ecc.), non potranno più chiedere certificati ai cittadini o ai soggetti che curano la presentazioni di documenti per conto dei cittadini (associazioni di categoria, agenzie di pratiche auto, ecc.), ma dovranno obbligatoriamente accettare l'autocertificazione o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'.
Ciò significa che gli uffici comunali non saranno piu' in grado di rilasciare certificati diretti ad Enti Pubblici, e i Cittadini potranno richiedere certificati solamente se destinati ad altri usi.
In questa sezione trovate la nuova modulistica e la normativa esplicativa .
In sintesi, autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà possono così definirsi:
Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione anagrafica): una dichiarazione con cui l'interessato attesta il contenuto di informazioni risultanti da registri, albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione. per es. nascita, residenza, cittadinanza, esistenza in vita, godimento dei diritti civili e politici, nascita del figlio, decesso di un familiare, posizione agli effetti militari, ecc.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: una dichiarazione con cui l'interessato attesta che corrispondono a verità i fatti, gli stati e le qualità da esso dichiarati. Vi si fa ricorso relativamente a fatti che non sono autocertificabili o che non risultano da albi, registri o elenchi pubblici.

ELENCO DELLE SITUAZIONI CHE E' POSSIBILE AUTOCERTIFICARE Art.46 T.U n.445/2000

  1. data e il luogo di nascita
  2. residenza
  3. cittadinanza
  4. godimento dei diritti civili e politici
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  6. stato di famiglia
  7. esistenza in vita
  8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  9. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  10. appartenenza a ordini professionali
  11. titolo di studio, esami sostenuti
  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
  16. stato di disoccupazione
  17. qualità di pensionato e categoria di pensione
  18. qualità di studente
  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  24. qualità di vivenza a carico
  25. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
  26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
  • Dati anagrafici o di stato civile: data e il luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, esistenza in vita, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, qualità di vivenza a carico, tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio.
  • Iscrizione in albi, registri od elenchi: iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo.
  • Situazione reddituale e tributaria: situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato, presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. · Situazione giuridica: di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PER LE DICHIARAZIONI MENDACI

Il reato

Il divieto

La pena

Falsa attestazione di fatti in atto pubblico (art.483 del Codice penale)

Dichiarare il falso in un atto davanti al pubblico ufficiale relativamente a fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità

Reclusione fino a 2 anni

Uso di atto falso (art.489 del Codice penale)

Esibire dinanzi ad un pubblico ufficiale un atto o un documento falso o attestante volutamente come tuttora veritieri i dati contenuti in un documento non aggiornato

Reclusione fino a 1 anno e 4 mesi

Dichiarazione mendace resa al pubblico ufficiale in atto pubblico (art.495 del Codice penale)

Dichiarare il falso direttamente in un atto pubblico (o in una dichiarazione destinata a esservi riprodotta), dinanzi al pubblico ufficiale, relativamente all'identità, allo stato o a qualità personali proprie o di altri.

Reclusione fino a 3 anni

Dichiarazione mendace resa al pubblico ufficiale (art.496 del Codice penale)

Dichiarare il falso al pubblico ufficiale relativamente all'identità, allo stato o a qualità personali proprie o di altri, senza che ciò concorra alla formazione di un atto pubblico.

Reclusione fino ad 1 anno e multa fino a 1 milione



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